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ART. 1 - Denominazione L'Associazione Italiana denominata " V.I.S.E.S - Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico Sociale - ONLUS", in forma abbreviata denominata anche "VISES - ONLUS", costituita a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto e indiretto. L'Associazione, costituita ad opera di un gruppo di Dirigenti, è aperta oltre che alla partecipazione di Dirigenti, Quadri, Professionisti, Docenti, anche in pensione, a chiunque ne condivida le finalità descritte nell'art. 2 del presente Statuto. L'Associazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, svolge anche il ruolo di ONLUS di riferimento della FEDERMANAGER - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali - per la realizzazione, in Italia e all'estero delle attività di cui all'art. 2.
ART. 2 - Scopo L'Associazione ha lo scopo di porre in essere iniziative e progetti favorendo, ove possibile, quelli a contenuto interetnico , da svolgere in particolare nei Paesi in Via di Sviluppo ed in Italia, indirizzati al conseguimento della promozione umana, della difesa della qualità della vita, della dignità e della libertà dell'uomo e alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali. A titolo indicativo l'Associazione contribuisce al trasferimento di tecnologie, tecniche, energie, conoscenze ed esperienze, anche attraverso la formazione professionale di operatori locali, per lo sviluppo dei Paesi emergenti, mediante l'opera di un volontariato attivo e cosciente. Tale azione verrà svolta liberamente dall'Associazione sul territorio nazionale ed all'estero, anche in collaborazione con enti, organizzazioni internazionali, aziende pubbliche e private, associazioni di volontariato nazionali ed internazionali, che ne facciano richiesta, con particolare riguardo alle associazioni che sono espressioni delle comunità locali nei Paesi in via di sviluppo con i quali l'Associazione intende avere rapporti e che potranno costituire Organizzazioni partners di Vises. L'Associazione può fare convenzioni di rappresentanza con organismi esteri, aventi analoghi scopi sociali. AI fine di adempiere ai suoi compiti istituzionali l'Associazione si avvale del contributo volontario dei propri iscritti, di professionisti, docenti e tecnici di provate capacità, che accettano di svolgere la loro attività di esperti senza retribuzione alcuna, salvo il rimborso spese concordato preventivamente con l'Associazione. Nel quadro della sua azione, l'Associazione promuove la formazione professionale di giovani volontari attraverso la loro attiva partecipazione a progetti affidati ai soci seniores. L'Associazione opera tenendo conto dei fini previsti dalla Legge 49/87 e delle sue successive modificazioni e integrazioni nonché nello spirito dei principi di solidarietà tra i popoli stabilito dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. Per eventuali rapporti con i Ministeri e con gli Organismi Internazionali su specifici progetti, l'Associazione applicherà le disposizioni previste dai medesimi. L'Associazione inoltre si impegna a destinare ogni provento derivante da finanziamenti, attività commerciali accessorie e altre forme di autofinanziamento per i fini di cui sopra.
ART. 3 - Mezzi Per il conseguimento dei suoi fini, l'Associazione si avvarrà, a titolo esemplificativo, di : missioni di soci e di esperti volontari, seminari, conferenze, pubblicazioni, mass media in generale, studi per conto terzi, organizzazioni di comitati in Italia e all'estero, studio e realizzazione di modelli e di prototipi, organizzazione di corsi informativi e formativi per la preparazione di specialisti volontari. E' tassativamente esclusa ogni concorrenza con organizzazioni o uffici di consulenza e con il mercato del lavoro, nonché l'effettuazione di attività diverse da quelle compatibili con l'art. 2 del presente statuto.
ART. 4 - Risorse finanziarie Il finanziamento dell'Associazione è costituito da: - quote associative dei soci; - sovvenzioni di persone, organizzazioni private, organismi ed enti pubblici, istituzioni italiane o straniere, accettate dal Consiglio Direttivo; - attività di raccolta fondi; - lasciti, legati, donazioni accettati dal Consiglio Direttivo; - proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, nonché delle attività accessorie, ivi compresi quelli derivanti dallo studio ed utilizzo di brevetti; - interessi attivi e redditi dai beni appartenenti all'Associazione.
ART. 5 - Sedi La sede legale e gli uffici centrali sono a Roma. La Associazione potrà altresì istituire Sedi Operative sia in Italia che all'estero. Dette Sedi potranno essere istituite con competenza su una o più regioni, province o comuni. Alle Sedi Operative spettano i compiti indicati nel Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
ART. 6 - Soci Dell'Associazione possono far parte persone che ne condividono le finalità e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, accertati dal Consiglio Direttivo. Dell'Associazione possono altresì far parte enti senza finalità di lucro. I soci si distinguono in : Soci Ordinari. Persone fisiche, con interesse per le attività dell'Associazione e che si impegnino anche economicamente a sostenerne l'attività con espresso divieto di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'ingresso dei Soci ordinari è deliberato dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati, controfirmata da almeno due soci. Soci Onorari. Persone fisiche ed enti, associazioni e soggetti con particolari benemerenze nei settori di cui all'art. 2, per mezzo di propri rappresentanti Soci Sostenitori. Associazioni, enti e soggetti, per mezzo di propri rappresentanti, che condividano le finalità e i progetti dell'Associazione e contribuiscano allo sviluppo dell'Associazione in via non saltuaria, con finanziamenti o con forme di collaborazione all'attività. Il socio deve operare per il raggiungimento delle finalità dell' Associazione nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e di ogni altra disposizione approvata dal Consiglio Direttivo. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia stata fatta almeno tre mesi prima del suddetto termine. L'esclusione di un socio non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi accertati dal Consiglio Direttivo. Contro l'esclusione è ammesso ricorso dinanzi al Collegio dei Probiviri. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
ART. 7 - Amici di Vises Possono essere "Amici di Vises" persone fisiche, associazioni, enti e soggetti che condividano le finalità ed i progetti dell'Associazione e contribuiscano saltuariamente alla loro realizzazione con donazioni in denaro o con forme di collaborazione. Essi non assumono diritti e/o obbligazioni nei confronti dell'Associazione.
ART. 8 - Quote associative ed esercizio finanziario La quota minima per i soci è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa. L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 9 - Organi dell'Associazione Gli organi della Associazione sono: 1. l'Assemblea Generale dei soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Comitato Operativo; 4. il Presidente e uno o due Vice Presidenti; 5. il Segretario Generale; 6. il Tesoriere; 7. il Collegio dei Revisori dei Conti; 8. il Collegio dei Probiviri.
ART. 10 - Assemblea Generale dei soci E' costituita da tutti i soci elencati nell'art. 6 e decide in modo sovrano su tutta l'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ogni volta che lo reputa necessario o quando ne faccia esplicita richiesta 1/10 dei soci e comunque almeno una volta all'anno. Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente più anziano. I soci possono farsi rappresentare per delega da un altro socio ma non è consentito il cumulo di deleghe oltre il numero di tre. Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno come indicato dal Consiglio Direttivo e includere il testo delle risoluzioni proposte dai soci nel caso di convocazione su richiesta di almeno 1/10 degli stessi. L'Assemblea generale delibera esclusivamente sulle questioni poste all'Ordine del Giorno. Le convocazioni firmate dal Presidente devono essere inviate almeno 15 giorni prima nel caso di Assemblea Ordinaria e almeno 30 giorni prima nel caso di Assemblea Straordinaria. Possono prendere parte ai lavori dell'Assemblea con ogni potere i soci in regola con il pagamento delle quote correnti. Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale; i verbali sono raccolti in apposito registro.
ART. 11 - Poteri dell'Assemblea Generale Ordinaria L'Assemblea Generale Ordinaria delibera su tutti gli argomenti alla stessa riservati dalla legge o dallo Statuto e su tutti quelli comunque portati alla sua decisione, ai sensi del precedente art. 10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea Generale Ordinaria con all'ordine del giorno il rapporto annuale del Consiglio Direttivo sui progetti sociali realizzati ed in corso di realizzazione, sulla situazione gestionale, morale e finanziaria dell'Associazione, e l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente. Il rapporto annuale e il bilancio consuntivo sono a disposizione dei soci nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Le delibere dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria, sono valide quando vi partecipi almeno il 50% degli aventi diritto, in proprio o per delega. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei soci presenti.
ART. 12 - Poteri dell'Assemblea Generale Straordinaria Essa delibera sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o dai soci che rappresentino un decimo o più del totale. Questi ultimi dovranno chiedere al Presidente, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, che siano sottoposti a delibera uno o più argomenti oltre quelli già indicati all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione, proponendo un testo di risoluzione. La richiesta dei soci deve essere inviata per iscritto a mezzo raccomandata sottoscritta da tutti i soci proponenti ed indirizzata al Presidente. In tal caso, il Consiglio Direttivo invia almeno 10 giorni prima della data di convocazione un supplemento dell'ordine del giorno con il testo delle nuove risoluzioni proposte. In prima convocazione la Assemblea delibera validamente quando vi prendano parte la maggioranza dei soci aventi diritto, in proprio o per delega. In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione la Assemblea delibera con la maggioranza dei ¾ dei presenti con diritto di voto . La Assemblea può nominare il Presidente Onorario dell'Associazione e può altresì deliberare che alle riunioni del Consiglio possano partecipare anche i precedenti Presidenti, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.
ART. 13 - Consiglio Direttivo La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di soci fissato dall'Assemblea Generale compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di quindici. Previa deliberazione del numero dei membri la Assemblea Generale provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di grave impedimento o dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione. La nomina viene sottoposta all'approvazione definitiva nel corso della prima Assemblea successiva. I Consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo del quale vengono chiamati a far parte.
ART. 14 - Poteri del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri decisionali e di attuazione che non siano riservati, ai sensi del presente Statuto, all'Assemblea Generale o ad altri organi. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il piano finanziario preventivo per l'esercizio successivo e lo rende noto ai soci. Delibera inoltre sul riconoscimento dello stato di Socio onorario o Sostenitore. Delibera in particolare la istituzione delle Sedi Operative e Periferiche e la attribuzione al Socio della qualità di Delegato con competenza locale, da esercitare in conformità a quanto in materia esplicitamente previsto dal Regolamento.
ART. 15 - Comitato Operativo Il Comitato Operativo è composto da sei membri. Di esso fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. I componenti del Comitato Operativo restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rinnovabili. Il Comitato Operativo attua le delibere del Consiglio Direttivo, provvedendo agli atti necessari, nonché a quanto di volta in volta delegato dal Consiglio Direttivo; assicura la gestione ordinaria ed i provvedimenti di urgenza, che saranno portati alla ratifica del primo Consiglio Direttivo utile.
ART. 16 - Cariche Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito, a maggioranza semplice dei suoi membri, il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario Generale , il Tesoriere, e gli altri componenti del Comitato Operativo. Il Consiglio Direttivo e il Comitato Operativo si riuniscono rispettivamente almeno una volta ogni due mesi ed almeno una volta ogni mese; vengono convocati dal Presidente ovvero su istanza scritta allo stesso di almeno due dei rispettivi componenti. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto del Presidente. Le riunioni sono verbalizzate e i verbali vengono trascritti su registro a pagine numerate, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e conservati nella sede dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire al singolo consigliere deleghe per specifici incarichi, con le limitazioni di volta in volta stabilite nella delibera.
ART. 17 - Funzioni del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente, o in caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente anziano, propone al Consiglio Direttivo gli argomenti da trattare, assume e dà le direttive per l'esecuzione delle decisioni e sovrintende al funzionamento dell'Associazione che egli rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente può conferire procure speciali per singoli atti, per la rappresentanza di fronte ai terzi e per stare in giudizio. Il Segretario Generale ha il mandato di organizzare sul piano operativo i programmi e le attività dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi, di tenere i contatti con i soci e con terzi, di collaborare all'individuazione delle fonti di finanziamento. Prepara le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Operativo, invia la corrispondenza e le convocazioni, stende i verbali delle riunioni, tiene i diversi documenti e i registri, ad esclusione di quelli contabili. Il Tesoriere redige i conti dell'Associazione e con mandato del Presidente, effettua tutti i pagamenti. Riceve ed incassa le somme dovute rilasciandone ampia quietanza liberatoria. In base a deliberazione del Consiglio Direttivo provvede all'acquisto o alla vendita di tutti i beni dell'Associazione, a concedere ed estinguere tutte le garanzie e cauzioni nonché a costituire depositi. Ha i poteri necessari per aprire, esercire e chiudere tutti i conti bancari e postali.
ART. 18 - Gratuità delle cariche Le funzioni ed i compiti dei componenti il Consiglio Direttivo, il Comitato Operativo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, le Sedi Operative e di altri organi istituiti con il Regolamento dell'Associazione, nonché dei Delegati, sono svolte a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio VISES, nei limiti delle rispettive competenze.
ART. 19 - Scioglimento dell'Associazione Con le stesse modalità degli artt. 10 e 12 del presente Statuto viene convocata in seduta straordinaria la Assemblea Generale dei soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. In caso di scioglimento, comunicato tempestivamente agli organi interessati, l'Assemblea contestualmente nomina uno o più liquidatori e delibera la devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità.
ART. 20 - Regolamento interno Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura, alle modifiche ed agli aggiornamenti del Regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria.
ART. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti L'Assemblea Generale Ordinaria elegge, anche tra i non soci, tre Revisori effettivi e due supplenti dotati di titolo o di specifica professionalità e ne designa il Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori prestano il loro servizio gratuitamente ed esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale.
ART. 22 - Collegio dei Probiviri. L'Assemblea Generale Ordinaria elegge tra i Soci, al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, tre Probiviri e ne designa il Presidente. Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie tra i soci, tra questi e la Associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi. In tale contesto esso giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il lodo è emesso a maggioranza ed è inappellabile. I Probiviri prestano la propria opera gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 23 - Comitato Consultivo L'Assemblea Generale Ordinaria può deliberare la istituzione del Comitato Consultivo, chiamando a farne parte personalità che abbiano raggiunto livelli di eccellenza, autorevolezza e notorietà nello svolgimento della attività professionale ed abbiano ispirato la propria vita all'etica della responsabilità, a principi e valori rispettosi della persona umana, della convivenza civile e sociale. Il Comitato ha funzione consultiva sia collegialmente che per ciascuno dei suoi componenti, in tema delle politiche della VISES nella cooperazione e nella scelta dei programmi di attività. L'Assemblea Generale elegge anche il Presidente del Comitato con uno o due Vice Presidenti.
ART. 24 - Esclusione di responsabilità Nessun socio è personalmente responsabile degli impegni assunti dall'Associazione, che ne risponde attraverso i propri organi e le proprie risorse. E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione ai soci. E' obbligo dell'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 25 - Richiamo alle normative del Codice Civile Si fa riferimento - nel silenzio del presente Statuto - a tutte le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in quanto applicabili ed alla normativa inerente le ONLUS.
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