Statuto Fondazione Vises 

Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico Sociale – Ets

 

Art.1 Denominazione e durata
È costituita, per trasformazione dall’Associazione “VISES – Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico Sociale (VISES), la Fondazione “VISES – Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico Sociale (VISES).

La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice Civile ed assume in continuità tutta la gestione e tutti gli impegni, i progetti e i mandati dell’Associazione di origine, ivi compresi i dipendenti, i riconoscimenti e le iscrizioni ad albi e registri regionali, nazionali ed internazionali in essere. A seguito dell’iscrizione nel registro unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione VISES – Volontari per Iniziative di Sviluppo Economico Sociale – ETS” in forma abbreviata denominata anche “VISES”.
La Fondazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto e indiretto. La durata della Fondazione è illimitata.

Art.2 Sedi
La Fondazione ha sede legale e gli uffici centrali in Roma, all’indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La Fondazione potrà altresì istituire Sedi Operative sia in Italia che all’estero. Alle Sedi Operative spettano i compiti indicati nel Regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art.3 Scopo
La Fondazione, esprime e valorizza l’impegno sociale dei manager promuovendo una cultura manageriale partecipe e responsabile del benessere della società civile, che contribuisca ad uno sviluppo etico, solidale, inclusivo e sostenibile, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

a)    cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125/2014 e successive modifiche, promuovendo e realizzando principalmente interventi a favore dei bambini, dei giovani, delle donne e delle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso l’invio e l’utilizzo di volontari. La Fondazione ha lo scopo di realizzare iniziative e progetti favorendo, ove possibile, quelli a contenuto interetnico, da svolgere in particolare nei Paesi impoveriti ed in Italia, indirizzati al conseguimento della promozione umana, della difesa della qualità della vita, della dignità e della libertà dell’uomo e alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali. A titolo indicativo la Fondazione contribuisce al trasferimento di tecnologie, tecniche, energie, conoscenze ed esperienze, anche attraverso la formazione professionale di operatori locali, per lo sviluppo dei Paesi emergenti, mediante l’opera di un volontariato manageriale attivo e cosciente. Tale azione verrà svolta liberamente dalla Fondazione sul territorio nazionale ed all’estero, anche in collaborazione con enti, organizzazioni internazionali, aziende pubbliche e private, associazioni di volontariato nazionali ed internazionali, che ne facciano richiesta, con particolare riguardo agli Enti che sono espressioni delle comunità locali nei Paesi impoveriti con i quali la Fondazione intende avere rapporti. La Fondazione può fare convenzioni di rappresentanza con organismi esteri, aventi analoghi scopi sociali.

b)    educazione, istruzione e formazione professionale, educazione alla cittadinanza globale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e inclusiva. A titolo indicativo la Fondazione contribuisce, attraverso lo sviluppo di attività dedicate ai giovani e ai bambini, alla promozione dell’apprendimento in tutto l’arco della vita, promuovendo per tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

c)    formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d)    promozione del volontariato ed organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà e attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

e)    campagne ed attività di accoglienza umanitaria, integrazione e inclusione sociale dei migranti;

f)     campagne ed attività di sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

g)    promozione della cultura del volontariato, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h)    promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i)     interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

j)     attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione e avvio, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale o di economia sociale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese  a basso reddito, finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile. Il tutto comunque nei limiti previsti dall’art. 6 Codice terzo settore.

Inoltre, promuove e realizza, coinvolgendo gli attori della comunità nazionale ed internazionale, percorsi di sviluppo delle competenze personali e professionali di giovani, donne e manager, attivando il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei propri volontari e percorsi di sensibilizzazione e informazione per contribuire a garantire la salute e il benessere di tutti a tutte le età.

Per il conseguimento dei suoi fini la Fondazione si avvarrà dell’apporto dei propri volontari. A titolo esemplificativo di: missioni di Partecipanti e di esperti volontari, seminari, conferenze, pubblicazioni, mass media in generale, studi per conto terzi, organizzazioni di comitati in Italia e all’estero, studio e realizzazione di modelli e di prototipi, organizzazione di corsi informativi e formativi per la preparazione di specialisti volontari.

Sarà facoltà della Fondazione organizzarsi in Gruppi “Territoriali” il cui funzionamento, nel rispetto del presente statuto, dovrà essere disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Al fine di adempiere ai suoi compiti istituzionali, la Fondazione può avvalersi del contributo volontario dei propri iscritti, di professionisti, docenti e tecnici di provate capacità. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

 

Art. 4 Attività diverse, secondarie e strumentali
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 5 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

– rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari a Euro 30mila e comunque non inferiore a quanto previsto nell’art.22 del Codice del Terzo Settore;

– incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– e costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

– da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

– da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi eventuali interessi attivi, redditi e rendite, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori promotori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

– dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– proventi da attività di raccolta fondi; entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)

– attività di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.;

– ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

Art. 6 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell’art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell’art.14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

 

Art. 7 Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:

– Fondatore Promotore;

– Partecipanti Fondatori;

– Partecipanti Sostenitori.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo. Il membro può farsi assistere da un professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

 

Art. 8 Fondatore Promotore
Il Fondatore Promotore è Federmanager – Federazione Dirigenti di Aziende Industriali.

 

Art. 9 Partecipanti Fondatori e Sostenitori
Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, le persone giuridiche private, nonché le Associazioni non riconosciute che contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d’opera o di qualsiasi elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica. L’ammissione del Partecipante Fondatore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro trenta giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori  le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di partecipante fondatore e di partecipante sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

 

Art. 10 Decadenza e recesso
Il Fondatore Promotore partecipa alla Fondazione per l’intera sua durata.

Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell’esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Nel caso in cui si tratti di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

–      estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

–      apertura di procedure di liquidazione;

–      fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, recedere con preavviso di sei mesi dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Chi intende recedere dalla Fondazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Partecipante.

Il Partecipante che recede o viene dichiarato decaduto, non ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né alla restituzione dei contributi di partecipazione versati che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 11 Doveri e diritti
Il Fondatore e i Partecipanti sono obbligati:

–      ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Fondazione;

–      a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della Fondazione;

–      a versare gli eventuali contributi approvati dal Consiglio di Amministrazione

Tutti i Partecipanti hanno diritto:

1)   a partecipare concretamente alla vita della Fondazione,

2)   a partecipare all’Assemblea di Partecipazione con diritto di voto;

3)   ad accedere alle cariche della Fondazione;

4)   a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Fondazione.

 

Art. 12 Organi ed uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:

–      il Consiglio di Indirizzo;

–      l’Assemblea di Partecipazione;

–      il Consiglio di Amministrazione;

–      il Presidente;

–      l’Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti;

–      il Collegio dei Probiviri, se deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

L’elezione degli Organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Può inoltre essere nominato un Comitato di Indirizzo Strategico.

 

Art. 13 Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo è composto da 5 a 7 membri nominati dal Fondatore Promotore.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:

–      approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

–      approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all’erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

–      determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

–      nomina fra i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, il Presidente della Fondazione;

–      nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

–      nomina, determinandone il rimborso spese, l’organo di controllo, anche monocratico;

–      nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

–      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove le eventuali azioni di responsabilità;

–      delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell’aggiornamento disposto al comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

–      delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

–      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza “dell’Assemblea”.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

 

 

Art. 14 Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo
Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Su decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione da indicarsi nella convocazione, il Consiglio di Indirizzo può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche fuori dall’Italia, che siano audio-collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

·         sia consentito al Presidente di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni dandone conto nel verbale;

·         sia consentito al Presidente e al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

·         sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il luogo della riunione sarà quello in cui si trova il Presidente. Qualora il Presidente si trovasse all’estero, sarà facoltà del Consiglio d’indirizzo nominare un altro partecipante, purché in Italia, come Presidente dell’adunanza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega il Fondatore promotore.

Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei membri. In seconda è validamente costituito qualunque sia il numero del Fondatore promotore intervenuti o rappresentati.

 

Art. 15 Assemblea di Partecipazione
Qualora siano ammessi Partecipanti Fondatori e/o Partecipanti Sostenitori ai sensi dell’art.9 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti Fondatori e Partecipanti Sostenitori e si riunisce almeno una volta all’anno.

L’Assemblea di Partecipazione:

– nomina tre componenti del Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17;

– formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il l’Assemblea medesima e dal segretario.

 

 

Art. 16 Deliberazioni dell’Assemblea di Partecipazione
L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea di Partecipazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario della riunione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro dei Partecipanti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Partecipante potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Partecipante con delega scritta. Ogni Partecipante non potrà ricevere più di 5 deleghe.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione da indicarsi nella convocazione, l’Assemblea di partecipazione può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche fuori dall’Italia, che siano audio-collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

·         sia consentito al Presidente di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni dandone conto nel verbale;

·         sia consentito al Presidente e al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

·         sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il luogo della riunione sarà quello in cui si trova il Presidente. Qualora il Presidente si trovasse all’estero, sarà facoltà dell’Assemblea nominare un altro partecipante, purché in Italia, come Presidente dell’adunanza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Partecipanti.

L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei partecipanti. In seconda convocazione l’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti intervenuti o rappresentati.

 

Art. 17 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 (quattro) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

–      4 (quattro) dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art.26 quarto comma, come richiamato dall’art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore;

–      2 (due) dai Partecipanti Fondatori, ove presenti, ai sensi dell’art.26 quarto comma, come richiamato dall’art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore;

–      1 (uno) dai Partecipanti Sostenitori, ove presenti, ai sensi dell’art.26 quinto comma, come richiamato dall’art.26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all’approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione

–      predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;

–      predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d’Indirizzo per l’approvazione;

–      delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;

–      predispone il bilancio di esercizio;

–      individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione

–      nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa ed altro personale, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d’iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all’informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Su decisione del Presidente da indicarsi nella convocazione, il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche fuori dall’Italia, che siano audio-collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

·         sia consentito al Presidente di constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni dandone conto nel verbale;

·         sia consentito al Presidente e al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

·         sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. Il luogo della riunione sarà quello in cui si trova il Presidente. Qualora il Presidente si trovasse all’estero, sarà facoltà dell’Assemblea nominare un altro partecipante, purché in Italia, come Presidente della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 18 Il Presidente 
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio d’Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando gli eventuali professionisti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza alcun riconoscimento.

 

 Art. 19 Organo di Controllo e Revisore legale
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un Revisore Legale, a cui si applica la disciplina dell’art.31 del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 20 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato dal Consiglio di Indirizzo, è composto da 3 membri e resta in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo della Fondazione o di singoli Fondatori e Partecipanti, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli membri e dagli organi della Fondazione proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi della Fondazione, se concordemente richiesto dalle parti.

In tale contesto esso giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il lodo è emesso a maggioranza ed è inappellabile.

 

Art. 21 Gratuità delle cariche
Tutti gli incarichi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Probiviri, le Sedi Operative e di altri organi istituiti con il Regolamento, nonché di Delegati, sono svolte a titolo totalmente gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle rispettive competenze.

 

Art. 22 Estinzione della Fondazione
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art.45 del Codice del Terzo Settore.

 

Art. 23 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.